Art. 54 L. 120 del 29/07/2010
Il nuovo codice della strada ha apportato notevoli restrizioni per gli automobilisti che guidano in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe, ponendo nuovi limiti ed obblighi per tutte le attività che vendono e somministrano alcol.
La norma include alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, attività di vendita alimentare e qualunque tipo di attività che svolga somministrazione o vendita di alcolici e superarcolici e più precisamente:
1. I titolari o gestori di locali notturni o esercizi di somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche, devono interrompere la vendita e la somministrazione dalle ore 3 alle ore
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2. tutti i locali che permangono aperti oltre le ore 24 devono mettere a disposizione della clientela dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico di tipo "precursore chimico" o "elettronico" e devono esporre apposita tabella alcolemica
3. la mancata esposizione della tabella alcolemica e del dispositivo di rilevazione tasso alcolemico comporta una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 1200,00
4. quanto previsto al punto "1" non si applica nelle notti di Capodanno e Ferragosto
5. I titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane forme di intrattenimento (happy hour) con somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana dalle ore 17 alle ore 20
6. I Titolari o i gestori di esercizi di vicinato (vendita al dettaglio nel settore alimentare) devono interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6
7. l'inosservanza delle sopracitate disposizioni comportano una sanzione pecuniaria da €5.000,00 a € 20.000,00 e sospensione dell'attività in caso di reiterazione dell'infrazione nel biennio
8. A decorre dal 30/10/2010 dovranno dotarsi di alcoltester e tabelle alcolemiche, anche le attività diverse da quelle dove si svolgono spettacoli ed intrattenimenti
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